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Posta Elettronica Certificata P.E.C.

La Legge 17 dicembre 2012, n. 221, in vigore dal 19 dicembre 2012, ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), in vigore dal 20 ottobre 2012, ed ha confermato all’articolo 5 l’obbligo per le imprese individuali (comprese le imprese artigiane) di comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

La citata Legge di conversione ha, pertanto, previsto l’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC:

  • dal 20 ottobre 2012 per le imprese individuali che presentano la domanda di prima iscrizione al Registro delle Imprese;
  • entro il 30 giugno 2013 (termine anticipato rispetto alla precedente scadenza del 31 dicembre 2013) per le imprese individuali già iscritte nel Registro delle Imprese prima del 20 ottobre 2012, che risultano attive e non soggette a procedure concorsuali. In mancanza di tale comunicazione entro l’anzidetto termine, il Registro delle Imprese sospenderà a partire dal 1° luglio 2013 la domanda di iscrizione presentata, in attesa che la stessa sia integrata con l’indirizzo PEC dell’impresa e comunque per un lasso temporale massimo di 45 giorni. Trascorso tale periodo senza la comunicazione del dato mancante la domanda si intenderà non presentata.
Circolari Cassa Edile

Circolare n 6 del 01/09/2011
PEC - Posta Elettronica Certificata >> leggi

Circolare n 1 del 16/01/2007
PEC Posta Elettronica Certificata/Modulo Richiesta>> leggi