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ADEMPIMENTI ALLE IMPRESE
Tar Puglia n. 217/05 del 22/07/2005
Oggetto: Per la regolarità è necessario il pagamento anche degli interessi di mora
Il pagamento delle sanzioni civili per il ritardo è condizione della regolarità.
Si tratta infatti di obbligazioni pecuniarie accessorie connesse alla scadenza del termine di adempimento e pertanto il loro mancato pagamento rientra nel “fuoco” della nozione di irregolarità relativa agli obblighi contributivi e previdenziali.
In sostanza nessuna distinzione, in tema di irregolarità, può porsi tra la violazione degli obblighi inerenti al pagamento dei contributi (obbligazioni principali) e di quello del pagamento delle sanzioni (obbligazioni accessorie).
Le sanzioni discendono come conseguenza diretta e immediata dall’inadempimento contributivo. Il loro mancato versamento è anch’esso un segnale del requisito soggettivo della regolarità dell’impresa.
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Cassazione sez. 2 n° 05785 del 17/05/1999
Oggetto: Omesso versamento contributi del lavoratore - Appropriazione indebita
“Le somme “trattenute” dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente e destinate a terzi a vario titolo (per legge, per contratto collettivo o per altro atto o fatto idoneo a far sorgere nello stesso datore di lavoro un obbligo giuridico di versare somme per conto del lavoratore) fanno parte integrante della retribuzione spettante al lavoratore come corrispettivo per la prestazione già resa; tali somme dunque non appartengono più al datori di lavoro che ne ha solo una disponibilità precaria posto che esse hanno una destinazione precisa, non modificabile unilateralmente in maniera lecita ma vincolata ad un versamento da effettuare entro un termine previsto a garanzia del terzo e del lavoratore. Ne deriva che commette il reato di appropriazione indebita il datore che scientemente lascia trascorrere il termine per il versamento, manifestando così la volontà di appropriarsi di una somma non sua e di cui solo provvisoriamente dispone. (Fattispecie relativa ad omesso versamento di contributi in favore della Cassa Edile).
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Cassazione sez. lavoro n° 0527/98 del 27/05/1998
Oggetto: Adempimento parziale dell'impresa (solo accantonamento accettato dalla Cassa Edile)
La Cassa Edile di mutualità ed assistenza, prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti di imprese edili - che trova applicazione non solo agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, ma anche a coloro che implicitamente od esplicitamente al contratto abbiano prestato adesione ovvero abbiano recepito le pattuizioni collettive attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti - è tenuta ad erogare le previste prestazioni ai lavoratori per ferie, festività e gratifiche, anche se il datore di lavoro abbia solo versato gli accantonamenti dovuti nella prescritta percentuale dei salari corrisposti, versamenti accettati (come adempimento parziale) dalla Cassa, ma non abbia anche pagato i contributi dovuti per la relativa gestione, non rilevando per i lavoratori l'inscindibilità dei crediti sancita dalla contrattazione collettiva nel rapporto tra la Cassa stessa ed i datori lavoro; né la Cassa, in quanto delegata, può opporre ai lavoratori delegatari, l'eccezione di inadempimento del datore di lavoro delegante.
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Cassazione n° 04699 del 21/04/1993
Oggetto: Non assoggettabilità fiscale - interessi per ritardato versamento
Le “maggiorazioni”, sotto forma di interessi, dovute ad una Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza dalle imprese edili associate per il ritardo nel versamento dei contributi, avendo natura compensativa – in quanto non assolvono la funzione di risarcire un danno per lucro cessante, ma piuttosto quella di reintegrare una perdita patrimoniale -, non costituiscono redditi di capitale secondo il disposto dell’art. 41 lett. I) del DPR 29 settembre 1973 n. 597 e non sono quindi assoggettabili ad IRPEG e ad ILOR. Tale disciplina non contrasta con l’art. 53 Cost., in quanto l’esclusione della imposizione tributaria delle suddette “maggiorazioni” deriva dalla riconducibilità di tali proventi nell’ambito della previsione normativa di cui all’art. 41, lett. I), sopra citato.
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Tribunale di Torino del 23/07/1990
Oggetto: Ritardato Versamento. Dimissioni del lavoratore
Non costituisce inadempimento di gravità tale da integrare giusta causa di dimissioni del lavoratore il ritardo di alcuni mesi nel versamento, da parte del datore di lavoro, degli importi dovuti alla Cassa Edile. Il lavoratore che abbia dato le dimissioni adducendo erroneamente l'esistenza di una giusta causa e che abbia perciò omesso di dare il normale preavviso al datore di lavoro, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo l'indennità sostitutiva di mancato preavviso.
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Tribunale di Lanciano del 27/10/1986
Oggetto: Omesso versamento contributi del lavoratore - Appropriazione indebita
Non è ravvisabile la figura dell’appropriazione indebita aggravata – per carenza del requisito dell’altruità del bene oggetto dell’interversione del possesso- nel fatto del datore di lavoro che non versa alla Cassa Edile competente la quota contributiva a caco del lavoratore, obbligatoriamente trattenuta all’atto della corresponsione della retribuzione al dipendente.
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Pretura di Padova del 27/02/1980
Oggetto: Interessi moratori
In caso d'omissione contributiva verso le Casse Edili, sono dovuti gli interessi moratori oltre quelli legali. (Foro Italiano 1980, pag. 2935)
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