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Casse Edili > Fonti Contrattuali
Art. 108
CASSE EDILI
CNCE - COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI
La Cassa Edile è amministrata da un Comitato di Gestione nominato in misura paritetica dall’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro, da un lato, e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, dall’altro, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione ed il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.
Il Presidente del Collegio sindacale deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di Gestione.
Le regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Casse Edili per l’automatica ed integrale applicazione.
Gli organi delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
L’esercizio finanziario della Cassa Edile decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.
I bilanci delle Casse Edili debbono essere approvati entro sei mesi dalla scadenza dell’esercizio e cioè entro il 31 marzo dell’anno successivo.
I bilanci consuntivi – situazione patrimoniale e conto economico – predisposti secondo lo schema unico adottato con l’accordo nazionale 18 luglio 1988, accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio sindacale, corredati dalle schede statistiche approvate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, debbono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione, alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, nonché alla Commissione nazionale per le Casse Edili per le conseguenti verifiche di conformità.
Entro i trenta giorni successivi alla trasmissione di cui al comma precedente le Organizzazioni territoriali si incontreranno per esprimere la loro valutazione, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.
Il verbale deve essere trasmesso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa Edile, il quale ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della prima riunione dello stesso.
In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al comma diciannovesimo, i bilanci ed i relativi allegati sono acquisiti direttamente dalla Commissione nazionale paritetica.
Le schede statistiche sono messe a disposizione dell’Osservatorio nazionale e degli altri Organismi a gestione paritetica.
Le funzioni nazionali di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili sono assicurate da un organismo paritetico a carattere permanente – Commissione nazionale per le Casse Edili – costituito tra le Associazioni nazionali di cui al primo comma della lettera a).
In particolare le funzioni di controllo e di coordinamento riguardano:
Le parti riaffermano l’importanza del ruolo delle Casse Edili nel sistema contrattuale del settore, ed a tal fine ritengono necessario il potenziamento dell’attività della Commissione nazionale paritetica, in particolare per le funzioni di controllo e coordinamento.
La Commissione perseguirà in via prioritaria i seguenti obiettivi:
1) verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse Edili per fornire indicazioni dirette a:
2) adozione per i bilanci delle Casse Edili e dei relativi piani dei conti di uno schema predisposto dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili. Le Casse Edili sono tenute ad applicare il suddetto schema e a trasmettere immediatamente alla Commissione nazionale i bilanci approvati con riferimento all’esercizio finanziario scaduto il 30 settembre dell’anno precedente per le conseguenti verifiche di conformità;
3) – attuazione di un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse Edili;
- predisposizione di modelli unici di denuncia mensile e del modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti, nonché per il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva.
Fermo restando quanto previsto in materia di prestazioni, le singole Casse Edili possono sottoporre alla Commissione nazionale paritetica questioni interpretative e prospettare esigenze in ordine alle materie ad esse demandate.
Nelle materie definite dal contratto nazionale, le soluzioni interpretative date dalla Commissione nazionale sono vincolanti per le Casse Edili.
La disciplina degli Statuti delle Casse Edili è contenuta negli allegati O e Q al presente contratto.
Le parti convengono che per le attività promozionali e di procedure amministrative per la gestione del Fondo di previdenza complementare sarà utilizzato il sistema delle Casse Edili, secondo criteri e modalità che le parti medesime si riservano di definire.
§ 1 - Certificazione di Regolarità Contributiva
La Cassa Edile è tenuta all'emissione della certificazione di regolarità contributiva qualora si verifichino le seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non è suscettibile di alcuna discrezionalità da parte della Cassa stessa.
Salvo quanto previsto dal successivo punto 4, la posizione di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa.
La Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e che la Cassa medesima abbia verificato presso la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.
La Cassa Edile è obbligata a fornire mensilmente in via telematica alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili l'elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza.
Alla CNCE è affidato il compito di tenere l'elenco nazionale delle imprese non in regola. La CNCE è obbligata a rispondere entro quindici giorni alle richieste di verifica della regolarità delle imprese.
2. L'impresa è in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento o relativi al periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione.
3. Condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore - lavorate e non (specificando le causali d’assenza)- non inferiore a quello contrattuale.
4. La certificazione di regolarità contributiva in occasione dei SAL o dello stato finale, per l'esecuzione di un'opera pubblica, è rilasciata dalla Cassa Edile ove ha sede il cantiere, con riguardo al cantiere interessato. A tal fine è necessario che l’impresa inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato (in modo tale da determinare l’imponibile Cassa Edile per singolo cantiere).
5. La Cassa Edile per il tramite della Commissione di certificazione istituita ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 276/2003 e per quanto previsto dall'art. 84 del medesimo decreto è tenuta, a richiesta, ad emettere la certificazione di genuinità dell'appalto, nei confronti delle imprese per le quali è stata emessa la certificazione di regolarità contributiva, sulla base di ulteriori criteri uniformi stabiliti dalle parti a livello nazionale.
6. La responsabilità nel rilascio delle certificazioni si attua attraverso la seguente procedura:
a. l'istruttoria viene affidata alla responsabilità del Direttore che la sottoscrive e la mette a disposizione dell'Ufficio di Presidenza;
b. il Presidente, in quanto legale rappresentante della Cassa Edile, firma le certificazioni relative.
7. La Cassa Edile è tassativamente impegnata ad emettere il certificato di regolarità contributiva qualora siano presenti le condizioni di cui sopra entro 30 giorni dalla richiesta.
8. Le parti confermano che sono competenti a rilasciare la certificazione di regolarità contributiva ai sensi del comma 76 dell'art. 9 della legge n. 415/98, esclusivamente le Casse Edili per le quali opera la reciprocità ai sensi del Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998 recepito dal Ministero del Lavoro, sentito il Ministero dei Lavori Pubblici, con verbale del 9 settembre 1999.
§ 2 - Congruità contributiva delle imprese nei confronti delle Casse Edili
Al fine di contrastare il lavoro irregolare e i fenomeni elusivi della normativa sul lavoro e di favorire la sicurezza sul lavoro, visti l’articolo 1, commi 1173 e 1174, della legge n. 296/2006, e gli articoli 39, comma 3, e 196, commi 3 e 7, del Regolamento di attuazione del d.lgs. n. 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici, in ottemperanza dell’Avviso comune del 17 maggio 2007, le Casse Edili sono tenute a verificare, per i lavori pubblici e privati, la congruità dell’incidenza della manodopera denunciata sul valore dell’opera.
Con riferimento alle categorie di opere individuate nell’allegato al D.P.R. n. 34/2000 (OG), la congruità deve essere misurata sulla base delle seguenti percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili, ragguagliate all’opera complessiva:
CATEGORIE |
Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera |
|
1 |
OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture |
14,28 % |
2 |
OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti |
5,36 % |
3 |
ristrutturazione di edifici civili |
22,00 % |
4 |
ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti |
6,69 % |
5 |
OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati |
30,00 % |
6 |
OG3 - opere stradali, ponti, etc,. |
13,77 % |
7 |
OG4 - opere d'arte nel sottosuolo |
10,82 % |
8 |
OG5 - dighe |
16,07 % |
9 |
OG6 - acquedotti e fognature |
14,63 % |
10 |
OG6 - gasdotti |
13,66 % |
11 |
OG6 - oleodotti |
13,66 % |
12 |
OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione |
12,48 % |
13 |
OG7 - opere marittime |
12,16 % |
14 |
OG8 - opere fluviali |
13,31 % |
15 |
OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica |
14,23 % |
16 |
OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione |
5,36 % |
17 |
0G12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale |
16,47 % |
Poiché alla realizzazione dell'opera possono concorrere più soggetti, anche estranei all'organizzazione dell'impresa, l'impresa principale deve denunciare alla Cassa Edile competente il valore dell'opera complessiva, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie.
Nell’ipotesi in cui la complessiva manodopera denunciata alla Cassa Edile non raggiunga la percentuale minima di massa salariale individuata convenzionalmente quale necessaria per la specifica tipologia di lavori, l’impresa principale, previo richiamo della Cassa Edile, potrà integrare la denuncia con documentazione appropriata comprovante il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa Edile quali, a titolo esemplificativo, quelli afferenti personale non iscritto in Cassa Edile, fatturazione lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate.
Per la dimostrazione di cui al punto precedente l’impresa potrà avvalersi dell’assistenza di un rappresentante dell’Associazione datoriale a cui aderisce.
Sulla base della complessiva documentazione presentata, la Cassa Edile competente verifica la congruità con riferimento allo specifico lavoro oggetto del contratto e quindi procede o meno all’emissione della relativa certificazione.
Nei lavori pubblici l’attestazione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio del DURC per il saldo finale.
Per i lavori privati l’attestazione di congruità dovrà essere effettuata al completamento dell’opera.
Il non raggiungimento della congruità comporterà l’emanazione del "documento unico di congruità" irregolare sino alla regolarizzazione con apposito versamento, equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata.
La materia è riservata alla competenza delle parti nazionali al fine di garantirne l’uniformità su tutto il territorio nazionale.
Le parti sociali si riservano di incontrarsi al fine di apportare eventuali modifiche alla tabella di cui sopra e di definire ulteriori indici per altre lavorazioni, oltre al criterio per la determinazione del valore delle opere private eseguite in conto proprio dalle imprese.
La disciplina del presente paragrafo entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010, a condizione che tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE e costituite dalle Associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie del contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvedano al suo recepimento.
§ 3 - Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile
A decorrere dal 1° ottobre 2005 è esteso alle contribuzioni, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori, che l'impresa versa alla Cassa Edile il meccanismo premiale previsto dall'art. 29 della legge n. 341 dell'8 agosto 1995 (di conversione del D.L. n. 244/95) e successive modifiche, integrazioni e proroghe, per i contributi previdenziali e assicurativi di legge delle aziende edili.
Le parti annualmente procederanno al monitoraggio dell'andamento tra norma premiale e perseguimento delle sue finalità.
Pertanto le predette contribuzioni sono commisurate all'orario normale ordinario di lavoro dichiarato alla Cassa Edile a norma delle disposizioni di legge e del c.c.n.l., salve le esimenti di cui al citato art. 29 della legge n. 341/95 e successive integrazioni.
Per disciplinare le modalità attuative dell'adempimento di cui al comma precedente, le parti firmatarie del ccnl di settore approveranno entro il 30 giugno 2005 il Regolamento di attuazione dell'estensione del suddetto meccanismo premiale ai contributi versati alle Casse Edili.
Tale regolamento dovrà esplicitare le regole, le modalità e le procedure di dettaglio, secondo i principi qui di seguito elencati:
a) il computo delle ore settimanali va riferito alla situazione individuale di ciascun lavoratore;
b) le imprese in possesso dei requisiti necessari potranno beneficiare della riduzione contributiva con il sistema del rimborso successivo da parte della Cassa Edile;
c) gli obblighi di formazione e di sicurezza (formazione, medico competente, ecc.), a cui sarà collegato il beneficio contributivo, dovranno essere attestati dal sistema delle Scuole Edili e dei CPT di settore;
d) i requisiti richiesti e il connesso beneficio contributivo dovranno riguardare indistintamente tutti i lavoratori oggetto della denuncia mensile alla Cassa Edile;
e) nell'ipotesi in cui la Cassa Edile accerti che l'impresa beneficiaria della riduzione contributiva in oggetto abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l'impresa perde la riduzione contributiva per tutti i lavoratori denunciati per il periodo in cui è stata accertata l'irregolarità e per i 6 mesi successivi.
§ 4 - Commissione paritetica tecnica per la certificazione di cui al decreto legislativo n. 276/03
Le parti nazionali provvedono, entro la data del 31 dicembre 2004, a costituire una Commissione paritetica tecnica finalizzata allo studio e approfondimento di requisiti, regole, modalità operative degli enti bilaterali di settore ai fini dell’affidamento dei compiti di certificazione dell'appalto genuino, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.
§ 5 - Prestazioni sanitarie integrative del servizio sanitario nazionale
E' costituita una Commissione paritetica nazionale a cui viene affidato il compito di esaminare ed approfondire la materia dell' assistenza sanitaria integrativa a quella del servizio sanitario nazionale.
I lavori della predetta Commissione sono finalizzati alla predisposizione di una convenzione nazionale per la copertura assicurativa nelle ipotesi di grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica, diarie.
Alla Commissione medesima è affidata la definizione di una prestazione sanitaria integrativa nazionale di settore, anche diversa da quella in atto, alimentata dalla stessa contribuzione prevista al punto VI dell'accordo 29 gennaio 2002.
La Cassa Edile farà fronte alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi, con le risorse derivanti dal contributo previsto dal sesto comma dell'art. 36.
§ 6 – Lavori usuranti – Lavori pesanti
Al fine di effettuare un’analisi più approfondita dei requisiti necessari per accedere alle prestazioni previdenziali obbligatorie in favore dei lavoratori del comparto edile, le parti concordano di istituire, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, una Commissione paritetica che stabilisca le possibili modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra sistema obbligatorio e quello mutualistico, presso l'Istituto pubblico ovvero presso la Cassa Edile.
La Commissione dovrà approfondire l’ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, che garantisca ai lavoratori di cui sopra un miglioramento dei tempi per accedere alla previdenza obbligatoria.
I lavori della Commissione dovranno esaurirsi in un tempo tale che la nuova normativa possa entrare in vigore entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
I costi contrattuali sono pari allo 0,10% della retribuzione fissata al punto 3 dell'art. 24 del presente contratto.