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STATUTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO (CNCPT)
Addì 9 maggio 2007, in Roma
t r a
ANCE,
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,
in attuazione dell’accordo del 18 dicembre 1998 e dei successivi accordi modificativi ed integrativi dello stesso
si conviene
di approvare lo Statuto della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CNCPT), il cui testo è allegato al presente accordo.
Eventuali modifiche dello Statuto di cui sopra dovranno essere pattuite dalle parti sottoscritte.
Letto, confermato e sottoscritto
Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni,
l'igiene e l'ambiente di lavoro
ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
Ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile tra ANCE e Sindacati nazionali Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL è stata costituita la Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Partecipano a pieno titolo alla Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro i rappresentanti delle Organizzazioni artigiane ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, secondo le disposizioni del presente Statuto.
La Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, di seguito definita CNCPT, è l'organismo paritetico nazionale per l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento dei CPT, nonché per la interrelazione con gli altri organismi nazionali competenti in materia di sicurezza e igiene di lavoro nel settore delle costruzioni.
La CNCPT non ha scopi di lucro ed ha sede in Roma.
E' vietato alla CNCPT di distribuire anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.
ART. 2 - SCOPI STATUTARI
La CNCPT svolge i compiti e le funzioni ad essa demandati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dagli accordi tra le Associazioni nazionali di cui all'art. 1, nonché i compiti e le funzioni derivanti dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dagli Accordi nazionali aventi per oggetto normative inerenti il rapporto di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali Feneal, Filca, Fillea e le Associazioni Nazionali delle imprese artigiane ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell’art.2 dell’accordo 18 dicembre 1998.
In particolare tali compiti riguardano:
a) l'attuazione delle iniziative decise congiuntamente, con accordi sindacali dalle Associazioni costituenti, in quanto strumento operativo di politica attiva della sicurezza ed igiene del lavoro;
b) la promozione dell'estensione su tutto il territorio nazionale della operatività degli organismi paritetici territoriali (CPT), mediante il superamento delle eventuali difficoltà presenti a livello locale;
c) il coordinamento e la verifica dell'attività dei CPT, le cui scelte operative debbono essere improntate a criteri di efficienza, di produttività della spesa e di puntuale attuazione delle pattuizioni nazionali;
d) la promozione, l'attuazione ed il coordinamento delle iniziative realizzate dagli Organismi paritetici territoriali (CPT) costituiti a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le Organizzazioni costituenti, in particolare per quanto concerne i programmi e i sussidi didattici e la localizzazione delle iniziative;
e) la promozione e la cura dei rapporti generali con le diverse istanze centrali della Pubblica Amministrazione e con tutte le altre istituzioni nazionali e internazionali, specie quella della Comunità Europea interessate ai problemi di sicurezza ed igiene del lavoro nel settore delle costruzioni;
f) la promozione in proprio e/o in committenza di studi e ricerche sui temi della salute e delle strategie di prevenzione al fine di migliorare lo stato della conoscenza in riferimento anche alle evoluzioni produttive, organizzative e tecnologiche e alla individuazione di soluzioni tecniche;
g) la raccolta e la elaborazione dei dati, delle notizie in materia di rischi e danni alla salute, la redazione di programmi per la realizzazione di azioni in materia formativa per la diffusione di buone pratiche di sicurezza, la redazione di pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico, la promozione di convegni ed incontri per lo studio e la diffusione della cultura della sicurezza tra gli operatori del settore;
h) le azioni volte a favorire una più stretta collaborazione e coordinamento con la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili e il Formedil finalizzate ad agire come sistema.
ART. 3 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La CNCPT è amministrata da un Consiglio di Amministrazione cui compete di compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione degli scopi statutari.
Il Consiglio è composto da 12 componenti di cui 4 nominati dall'ANCE, 2 dalle Associazioni nazionali delle imprese artigiane e 6 dalle Federazioni nazionali dei lavoratori di cui all'art. 1.
Uno fra i membri nominati dall'ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Ance, sentito il parere delle altre Organizzazioni Imprenditoriali socie della CNCPT.
Uno fra i membri nominati dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio, salvo revoca da parte dell'Organizzazione designante anche prima dello scadere del triennio.
Le cariche sono gratuite.
Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:
§ assumere indirizzi sull'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate della CNCPT;
§ definire il programma annuo di lavoro;
§ decidere sull'operatività dei progetti specifici, avvalendosi di eventuali gruppi di lavoro e consulenze esterne;
§ valutare e deliberare sui capitoli di spesa;
§ deliberare sulle Comunicazioni di interesse generale per i CPT;
§ decidere indirizzi e criteri per l'attuazione della lett. F) dell'art. 2;
§ definire, su proposta del Comitato di Presidenza, il regolamento per il personale nonché instaurare e risolvere i rapporti di lavoro o di consulenza;
§ approvare i bilanci della CNCPT;
§ curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle Associazioni nazionali.
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta di volta in volta, può costituire al proprio interno Gruppi di lavoro per temi specifici.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni due mesi. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente di concerto con il Vice Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.
Le decisioni sono prese con la maggioranza di tre quarti dei presenti.
ART. 4– PRESIDENTE
Il Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 3.
Spetta al Presidente di:
a. rappresentare legalmente l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;
b. sovraintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione;
c. presiedere il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dall'Associazione dei costruttori edili.
ART. 5 - VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 3.
Spetta al Vice Presidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Vice Presidente può delegare per iscritto le sue funzioni, in parte o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.
ART. 6 - COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente. Alle riunioni partecipa in veste di invitato un rappresentante delle Organizzazioni socie diverse da quelle che hanno espresso il Presidente ed il Vice Presidente.
Spetta al Comitato di Presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto.
Al Comitato di Presidenza compete inoltre di:
·1 coordinare l'attività di tutti i livelli operativi della CNCPT;
·1 amministrare le risorse disponibili, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
*1 decidere l'invio delle comunicazioni ai singoli CPT e la definizione di quelle di interesse generale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della CNCPT deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
ART. 7 – PERSONALE
L’assunzione del personale della Commissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione informata esclusivamente ai criteri di professionalità.
Al personale è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini. Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della Commissione è stabilito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore qualora nominato.
La risoluzione del rapporto di lavoro del personale della Commissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza.
ART.8 – ENTRATE
Le entrate della CNCPT sono costituite da:
a. contributi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1;
b. interessi attivi sui predetti contributi;
c. somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'Ente.
ART. 9 – BILANCIO
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, alla quale è unita la relazione della Società di revisione, approva il bilancio consuntivo dell'anno solare precedente e il piano previsionale delle entrate e delle uscite che sono trasmessi alle Associazioni di cui all'art. 1, nonché alle Associazioni delle imprese artigiane, le quali formulano le proprie valutazioni in merito.
ART. 10 – LIQUIDAZIONE
La messa in liquidazione della CNCPT è disposta con accordo tra le Associazioni nazionali socie.
In tale ipotesi, le anzidette Associazioni provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Roma.
Le Associazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della CNCPT, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1966 n°662.
ART. 11 - MODIFICHE DELLO STATUTO
Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Associazioni nazionali, sentito il Consiglio di Amministrazione.