CNCE


Vai ai contenuti

Sei in: Casse Edili > Giurisprudenza > Competenza processuale

Casse Edili > Giurisprudenza

COMPETENZA PROCESSUALE

Cassazione Sez. lavoro n. 00077 del 11/01/1988
Oggetto: Competenza del giudice del lavoro

Rientra tra le controversie previste dall’art. 409 Cod. Proc. Civ., attribuite alla competenza funzionale del giudice del lavoro, per le quali la competenza territoriale si determina sulla base dei criteri dettati dall’art. 413 dello stesso codice, quella tra datore di lavoro e Cassa Edile di mutualità ed assistenza (prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti di imprese edili), avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo del primo di accantonare presso la seconda il trattamento economico dovuto ai lavoratori per ferie, festività e gratifica natalizia, in quanto la Cassa è depositaria di somme, da corrispondere agli aventi diritto alla scadenza, a titolo retributivo, sicchè viene a svolgere una funzione di intermediazione e non di previdenza o assistenza, che attiene al rapporto di lavoro e non ad un rapporto di natura previdenziale.

________________________________________________________________________________________________

Cassazione Sez. lavoro n. 01459 del 10/02/1987
Oggetto: Competenza del giudice del lavoro

Rientra nella competenza del giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 442, secondo comma, Cod. Proc. Civ., la controversia relativa all’obbligo del datore di lavoro di versamento degli accantonamenti e dei contributi previdenziali ad una Cassa Edile.
________________________________________________________________________________________________


Cassazione Sez. lavoro n. 01442 del 10/02/1987
Oggetto: Competenza del giudice del lavoro

Rientra tra le controversie previste dall’art. 409 Cod. Proc. Civ., ed attribuite alla competenza funzionale del giudice del lavoro, la controversia avente oggetto le somme dovute a titolo di penale per il ritardato versamento di contributi dagli imprenditori edili alla Cassa Edile di mutualità ed assistenza (prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti di imprese edili), atteso che in tal caso la Cassa agisce in veste di mandataria dei lavoratori e quindi il credito azionato afferisce comunque alla retribuzione degli stessi ed al relativo rapporto di lavoro.
________________________________________________________________________________________________


Pretura di Gorizia del 13/10/1980
Oggetto: Competenza del giudice del lavoro

Per le controversie relative ai crediti delle Casse Edili è competente il giudice del lavoro, ex art. 409 codice procedura civile. (Orientam. Giurisprudenza del lavoro 1981, pag. 226)
________________________________________________________________________________________________



Home | Casse Edili | DURC | Trentennale | Mappa del sito | Credits


Torna ai contenuti | Torna al menu