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Casse Edili > Giurisprudenza
PRIVILEGIO DEI CREDITI
Tribunale di Monza del: 05/03/2008
Oggetto: Privilegio ex art. 2754 e 2778 n.8 c.c.
L’insieme dei versamenti a favore della Cassa Edile è ormai fuoriuscito dall’ambito della mera previsione privatistica della contrattazione collettiva di settore, per assumere un vero e proprio rilievo pubblicistico. Pertanto i versamenti alla Cassa Edile previsti dalla contrattazione di settore hanno assunto rilevanza e carattere pubblicistico, tale da rendere non più giustificata l’esclusione per essi della tutela costituita dal riconoscimento del carattere privilegiato. E quindi anche i contributi dovuti alla Cassa Edile diversi dagli accantonamenti e APE rientrano nel privilegio di cui agli artt. 2754 e 2778 n. 8 del c.c.
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Tribunale di Pordenone n. 991/2006 del: 19/10/2006
Oggetto: Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
Va riconosciuta natura retributiva e quindi privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. sia agli importi dovuti alla Cassa Edile a titolo di ferie e gratifica natalizia sia gli importi a titolo di Fondo Anzianità Professionale Edile (APE).
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Corte di appello di Bologna n 938 del: 14/05/2004
Oggetto: Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
L’accantonamento è retribuzione perché costituisce il mezzo per il versamento di alcune voci della retribuzione. Analogo ragionamento deve farsi per gli accantonamenti relativi all’anzianità professionale edile. Pertanto ad essi deve essere applicato il privilegio di cui all’art. 2741 bis n. 1 del c.c.
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Tribunale Genova del: 16/07/1993
Oggetto: Privilegio ex art. 2754 codice civile: non compete
Ai crediti della Cassa Edile relativi agli accantonamenti obbligatori per legge non compete il privilegio di cui all’art. 2754 del Codice Civile.
(La NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA 1994, pag. 669).
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Pretura Padova del: 27/12/1980
Oggetto: I crediti della Cassa Edile hanno natura privilegiata
I crediti della Casse Edili verso i datori di lavoro inadempienti agli obblighi contrattuali contributivi finalizzati alla erogazione delle prestazioni hanno natura di crediti privilegiati ai sensi e per gli effetti dell’art. 2751 bis, n. 1. Codice Civile.
(Giurisprudenza italiana 1981, pag. 207)
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Cassazione Sez. 1 n. 00044 del: 08/01/1974
Oggetto: Fallimento
Non è di impedimento alla definizione di un credito come credito di retribuzione nascente da un rapporto di lavoro subordinato, il fatto che alla sua riscossione i lavoratori (nella specie, dell’edilizia), anziché direttamente, provvedono tramite un organismo (nella specie, la cassa edile), secondo il sistema che, per le peculiari esigenze del settore lavorativo interessato, è stato recepito dalla normazione collettiva (nella specie, trattatavasi di questione riguardante la graduazione, nel procedimento fallimentare, del privilegio di criteri per gratifiche natalizie e per quanto spettante per ferie e festività ai lavoratori).
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