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FORMEDIL (Ente Nazionale per la Formazione |
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STATUTO DEL FORMEDIL
Addì 9 maggio 2007, in Roma
t r a
ANCE,
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,
in attuazione dell’accordo del 18 dicembre 1998 e dei successivi accordi modificativi ed integrativi dello stesso
si conviene
di approvare lo Statuto del FORMEDIL, il cui testo è allegato al presente accordo.
Eventuali modifiche dello Statuto di cui sopra dovranno essere pattuite dalle parti sottoscritte.
Letto, confermato e sottoscritto
Statuto dell’Ente Nazionale per la formazione
e l’addestramento professionale nell’edilizia
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA
Art. 1 Ai sensi dell’art.36 e seguenti del codice civile tra Ance e Sindacati nazionali Feneal UIL,Filca CISL e Fillea CGIL è stato costituito il Formedil Nazionale.
Partecipano a pieno titolo al Formedil nazionale i rappresentanti delle Organizzazioni artigiane ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE- CASARTIGIANI, CLAAI.
IL Formedil nazionale è l’organismo paritetico nazionale, per l’indirizzo, il controllo ed il coordinamento dei Formedil scuole edili
Art. 2 Il Formedil non ha scopi di lucro e ha la sede legale in Roma.
E’ vietato al Formedil di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente.
Il Formedil nazionale per lo svolgimento funzionale delle sue attività e del suo ruolo si articola a livello regionale.
Art. 3 Considerata la natura e gli obiettivi dell’Ente, nonché la natura e gli obiettivi delle Organizzazioni costituenti, il Formedil ha durata illimitata e comunque fin quando le Organizzazioni costituenti con apposito atto non ne delibereranno lo scioglimento.
OBIETTIVI E SCOPO
Art. 4 Obiettivo generale del Formedil è la promozione, l’attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di formazione, addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni, e nelle attività funzionali direttamente connesse.
Art. 5 Per il raggiungimento dei suoi scopi il Formedil:
attua le iniziative decise congiuntamente, con accordi sindacali dalle Associazioni costituenti, in quanto strumento operativo di politica attiva del lavoro;
è momento di promozione, attuazione e di coordinamento delle iniziative realizzate dagli Enti Scuola costituiti a norma dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati tra le Organizzazioni costituenti, in particolare per quanto concerne i profili professionali, i programmi e i sussidi didattici e la localizzazione delle iniziative;
promuove e coordina, nell’ambito delle iniziative di formazione professionale, la preparazione antinfortunistica dei lavoratori e dei quadri tecnici;
è strumento ampio di promozione del lavoro nel settore delle costruzioni in ciò rivolgendosi non solo ai lavoratori occupati, ma anche a coloro, in particolare ai giovani, in cerca di occupazione qualificata sia in campo operaio che tecnico e impiegatizio. In tale contesto il Formedil può operare centralmente e perifericamente in raccordo diretto con le Autorità Pubbliche, gli Enti, gli Organismi territorialmente competenti;
sovrintende a qualunque livello alle iniziative realizzate con il concorso finanziario di Amministrazione, Enti e Organismi centrali della PP.AA. italiana, di Enti e Organismi privati nazionali e/o di Istituzioni internazionali pubbliche o private, provvedendo a tal fine, eventualmente, alla redazione di programmi unitari nazionali ed all’espletamento, in base alle relative procedure, in nome proprio e per conto degli Enti Scuola, di tutto quanto necessita al buon fine delle diverse iniziative, incluso la riscossione centrale dei finanziamenti e la corrispondente ripartizione tra i diversi Enti Scuola interessati;
promuove e cura i rapporti generali con le diverse istanze centrali della PP.AA. e con tutte le altre istituzioni nazionali e internazionali, specie quella della Comunità Economica Europea interessate ai problemi formativi;
raccoglie ed elabora i dati, le notizie, gli elementi che possono comunque interessare la formazione generale e professionale, redige programmi, pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico, promuove convegni ed incontri per lo studio dei problemi interessanti l’istruzione e la formazione professionale;
è momento di raccordo delle esperienze maturate nelle diverse realtà regionali, alla luce degli elementi forniti dai Formedil Regionali;
promuove in proprio e/o in committenza studi e ricerche volte a migliorare lo stato di conoscenza delle necessità formative nel comparto, in riferimento alle evoluzioni produttive e organizzative, alle esigenze di qualificazione e crescita professionale degli addetti.
FORMEDIL NAZIONALE
Art. 6 Il Consiglio di Amministrazione. L’Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione paritetico, composto da 12 membri designati:
n. 4 dall’ANCE
n. 2 dalle Organizzazioni Artigiane
n. 6 dalle Federazioni nazionali dei lavoratori edili (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL), in misura paritetica fra loro.
Le decisioni sono prese con la maggioranza dei ¾ dei presenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere confermati. Le Associazioni designanti hanno facoltà di provvedere alla sostituzione anche prima della scadenza del triennio dei consiglieri da esse nominati.
La comunicazione di conferma o di sostituzione di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere data in forma scritta indirizzata al Formedil e per conoscenza al membro interessato entro trenta giorni dalla nomina.
I componenti del Consiglio di amministrazione decadono dall’incarico in seguito a tre assenze consecutive alle riunioni del Consiglio.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
La carica di Consigliere, di Presidente e Vice Presidente è prestata a titolo gratuito salvo i rimborsi spese.
Art. 7 Uno dei membri nominato dall’Ance assumerà le funzioni di Presidente, su designazione dell’Ance sentito il parere delle altre Organizzazioni Imprenditoriali di cui all’art.1. Uno fra i membri nominati dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni salvo quanto disposto dall’art.6.
Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dall'Associazione dei costruttori edili.
Il Vice Presidente può delegare per iscritto le sue funzioni, in parte o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.
Art. 8 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell’avviso di convocazione.
Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente senza eccezione di sorta e particolarmente sono al medesimo riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sindacali, che non siano dalla legge o dal presente statuto in modo tassativo riservate alle Associazioni costituenti.
Pertanto il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, facoltà di procedere ad acquisti, permute ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di fare qualsiasi operazione presso le Banche, l’Istituto di Emissione e ogni altro ufficio pubblico o privato.
Art.10 Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente. Alle riunioni partecipa in veste di invitato un rappresentante delle Organizzazioni di cui all’art.1 diverse da quelle che hanno espresso il Presidente e il Vice Presidente.
Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma sociale e rappresenta legalmente il Formedil di fronte a terzi e in giudizio.
Spetta al Comitato di Presidenza congiuntamente di sovrintendere all’applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Sempre congiuntamente il Comitato di Presidenza predispone la convocazione e i lavori di qualsiasi istanza organizzativa dell’Ente.
Qualsiasi atto concernente l’attività economica, finanziaria e amministrativa (prelievo, erogazione e movimento dei fondi) deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
In caso di impedimento del Presidente ad esercitare temporaneamente le funzioni proprie della carica, il consigliere più anziano in carica della parte imprenditoriale industriale, lo sostituisce nella carica di Presidente.
In caso di impedimento del Vicepresidente ad esercitare temporaneamente le funzioni proprie della carica, l’altro consigliere espresso dalla medesima parte sindacale lo sostituisce nella carica di Vicepresidente.
FORMEDIL REGIONALI
Art.11 Sono le articolazioni del Formedil nazionale. Sono istituiti secondo o Statuto tipo predisposto dal Formedil. Qualunque modifica allo Statuto deve essere deliberata congiuntamente dalle parti che hanno costituito il Formedil Regionale sentito il Consiglio di amministrazione del Formedil Nazionale (art.19 dello Statuto del Formedil nazionale). Il Formedil nazionale segnala alle parti sociali nazionali gli eventuali scostamenti dallo Statuto tipo.
Il Consiglio di amministrazione del Formedil nazionale approva il Regolamento dei Formedil regionali.
LE ENTRATE DEL FORMEDIL NAZIONALE
Art 12 Le entrate dell’Ente sono costituite da:
contributi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all’art.1 ;
interessi attivi sui predetti contributi.
Dette entrate fanno parte del fondo comune. Alle spese inerenti al funzionamento e alle attività funzionali dell’Ente si fa fronte con le disponibilità del fondo comune;
eventuali finanziamenti, contributi, erogazioni a diverso titolo e sopravvenienze attive provenienti da organismi nazionali e internazionali, pubblici e privati, inerenti l’attività oggetto dello scopo sociale del Formedil;
somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell’Ente.
Art.13 Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, alla quale è unita la relazione della Società di revisione, approva il bilancio consuntivo del periodo ottobre-settembre scaduto l’anno precedente e il piano revisionale delle entrate e delle uscite che sono trasmessi alle Associazioni di cui all’art.1, nonché alle Associazioni delle imprese artigiane, le quali formulano le proprie valutazioni in merito.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 14 Per l’espletamento delle attribuzioni previste dalla legge è costituito il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 15 Il Collegio è composto di tre componenti di cui uno nominato dall’ANCE ed uno congiuntamente dalle Federazioni nazionali dei lavoratori edili, entrambi iscritti all’albo dei Revisori dei Conti. Il terzo componente, che assume la carica di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, o in difetto, dal Presidente della Camera di Commercio. I supplenti vengono nominati uno dall’ANCE e uno congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali.
I membri del Collegio Sindacale durano in carica un triennio e possono essere confermati. Le Associazioni designanti hanno facoltà di provvedere alla sostituzione anche prima della scadenza del triennio dei sindaci da esse nominati.
La comunicazione di conferma o di sostituzione di uno dei membri del Collegio Sindacale deve essere data in forma scritta indirizzata al Formedil e per conoscenza al membro interessato.
Art. 16 Regolamento interno. Per le diverse questioni funzionali relative allo svolgimento della vita interna dell’Ente, il Consiglio di Amministrazione del Formedil nazionale si dota di un apposito regolamento interno che dovrà essere deliberato dal medesimo Consiglio.
Art. 17 La messa in liquidazione del Formedil è disposta con accordo tra le Associazioni nazionali socie.
Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni predette provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Roma.
Le Organizzazioni predette determinano, all’atto della messa in liquidazione del Formedil, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
Art. 18 Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata congiuntamente dalle Associazioni nazionali, sentito il Consiglio di Amministrazione.
Art. 19 Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contemplate nel Codice Civile o alle leggi in materia.