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ADESIONE AL CCNL

Pretura di Ferrara del 15/12/1988
Oggetto: Invio denunce – Adesioni tacite

La Cassa Edile costituisce un’associazione non riconosciuta (ente di fatto nella terminologia di Cass. 6 marzo 1986, n°1502) dotata di autonomia, idonea ad essere titolare si rapporti giuridici propri, con personalità distinta da quella delle associazioni sindacali che ne hanno dato vita e dai destinatari delle prestazioni , non avendo scopo di lucro, ma finalità mutualistiche. La Cassa Edile esercita una funzione integrativa nell’adempimento degli obblighi contrattuali a carico del datore di lavoro imprenditore edile artigiano e gestisce una forma di assistenza e previdenza nei confronti dei lavoratori derivante da contratto o accordo collettivo. L’atto con il quale è stata costituita la Cassa Edile è espressione dell’autonomia collettiva e in quanto tale, assume natura contrattuale. Trattasi, quindi, di un contratto collettivo di diritto privato, vincolante per gli iscritti alle associazioni stipulanti ed aperto alle adesione anche dei non iscritti, adesioni che possono venire desunte non solo da un’espressa manifestazione di volontà in tal senso, ma anche da fatti concludenti idonei ad esprimere la volontà di fruire delle prestazioni e dei servizi della Cassa Edile (Cass. 17 ottobre 1985, n°5122). Un’impresa, anche se non ha sottoscritto la apposita dichiarazione di iscrizione, manifesta, attraverso un comportamento concludente (consistente, per esempio, nell’invio delle denunce salariali mensili che costituiscono lo strumento con il quale il datore di lavoro comunica gli elementi imponibili ai fini del calcolo della contribuzione dovuta) la sua volontà di iscriversi alla Cassa e di fruire delle prestazioni e dei servizi dalla stessa gestiti.

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Pretura di Cagliari del 23/11/1981
Oggetto: Iscrizione alla Cassa Edile: adesione alla contrattazione collettiva per facta concludentia

Indipendentemente dall’adesione all’associazione datoriale stipulante, l’impresa edile che si iscrive alla Cassa Edile aderisce, per facta concludentia, alla contrattazione collettiva nel cui ambito la Cassa stessa è sorta.

Ne consegue che l’impresa è tenuta a versare alla Cassa, nei termini previsti, tutti gli accantonamenti e i contributi previsti dalla contrattazione collettiva (in applicazione del principio contrattuale dell’inscindibilità degli obblighi verso la Cassa).

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